IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista   la   legge   26   luglio  1975,  n.  354,  recante:  "Norme
sull'ordinamento   penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure
privative e limitative della liberta'", e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  l'articolo  87,  primo comma, della legge 26 luglio 1975, n.
354;
  Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Ritenuta la necessita' di procedere ad una completa revisione delle
norme  di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  alla  luce  dell'evoluzione  delle
strutture  e  delle  disponibilita'  della  pubblica amministrazione,
nonche' delle mutate esigenze trattamentali nell'ambito di un diverso
quadro legislativo di riferimento;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;
  Ritenuto  di  doversi  comunque  discostare  dal  suddetto  parere,
ravvisandosi  l'opportunita'  di una specifica norma regolamentare in
tema   di   affidamento   in  prova  in  casi  particolari  ai  sensi
dell'articolo   94,   comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, giacche' tale ultima disposizione
rinvia,  per  quanto  non  diversamente  stabilito,  alla  disciplina
prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con i
Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della pubblica istruzione, dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanita' e del lavoro
e della previdenza sociale;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                      Interventi di trattamento
  1.  Il  trattamento  degli  imputati  sottoposti a misure privative
della   liberta'   consiste  nell'offerta  di  interventi  diretti  a
sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.
  2.  Il  trattamento rieducativo dei condannati e degli internati e'
diretto,  inoltre,  a  promuovere  un processo di modificazione delle
condizioni  e  degli atteggiamenti personali, nonche' delle relazioni
familiari   e   sociali  che  sono  di  ostacolo  a  una  costruttiva
partecipazione sociale.
  3.  Le  disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento
all'imputato  si  estendono,  in  quanto  compatibili,  alla  persona
sottoposta alle indagini.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - La   legge  26 luglio  1975,  n.  354,  reca:  "Norme
          sull'ordinamento   penitenziario  e  sull'esecuzione  delle
          misure privative e limitative della liberta'".
              - Il  testo  dell'art.  87,  primo  comma, della citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art.  87  (Norme  di  esecuzione).  -  Con decreto del
          Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro per
          la  grazia  e giustizia, di concerto con il Ministro per il
          tesoro,  entro  sei  mesi  dalla  entrata  in  vigore della
          presente legge, sara' emanato il regolamento di esecuzione.
          Per  quanto  concerne  la  materia  della  istruzione negli
          istituti  di  prevenzione  e  di  pena,  il  regolamento di
          esecuzione  sara' emanato di concerto anche con il Ministro
          per la pubblica istruzione".
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi  1  e 4, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "Art.  17.  -  1.  Con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legistativi
          nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (soppressa)".
              2 - 3 (Omissis).
              "4.  I  regolamenti  di cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
              - Il  testo  del  comma  6 dell'art. 94 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
          unico   delle   leggi   in   materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e'
          il seguente:
              6.  Si  applica, per quanto non diversamente stabilito,
          la  disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354,
          come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663".